È stata diffusa la sesta edizione della Norma CEI 11-27.
La nuova pubblicazione introduce aggiornamenti riguardanti gli ambiti di applicazione, la definizione delle figure professionali, le distanze di sicurezza e i requisiti formativi.
Numerose attività lavorative comportano rischi elettrici dovuti all’utilizzo di materiali, apparecchiature e impianti messi a disposizione dei lavoratori. Oltre alle disposizioni legislative del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – in particolare Titolo III, Capo III – un ruolo importante nella prevenzione è svolto dalle norme tecniche.
Tra queste, la CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” rappresenta da anni un riferimento imprescindibile, poiché raccoglie le prescrizioni minime di sicurezza per operare sugli impianti elettrici. La Commissione interpelli, nella risposta n. 3/2012, ha inoltre chiarito come il rispetto di tale norma costituisca un’adeguata attuazione degli obblighi di legge relativi all’idoneità per i lavori su parti in tensione.
La sesta edizione della norma è stata recentemente resa disponibile.
Per illustrare i principali cambiamenti analizziamo:
- l’entrata in vigore e il campo di applicazione della CEI 11-27:2025;
- le novità e le nuove definizioni dei ruoli professionali;
- gli aggiornamenti relativi alle distanze di lavoro, alla formazione e agli allegati informativi.
La norma CEI 11-27:2025 – validità e campo di applicazione
Il CEI ha pubblicato la nuova versione nell’ottobre 2025. Essa mantiene la struttura della CEI EN 50110-1:2024-05, da cui deriva, e aggiorna l’edizione precedente del 2021.
La CEI 11-27:2025 è applicabile dal 1° novembre 2025 e sostituisce la versione del 2021, che rimarrà comunque utilizzabile fino al 29 maggio 2026.
La norma disciplina le attività eseguite sugli impianti elettrici e nelle loro vicinanze, siano essi fissi, mobili o temporanei, a qualsiasi livello di tensione, e destinati a produzione, trasmissione, trasformazione, distribuzione o utilizzo dell’energia elettrica.
Fornisce indicazioni su procedure di lavoro e regole di esercizio, comprese le operazioni di manutenzione. Oltre ai lavori elettrici, si applica anche alle attività non elettriche svolte vicino a impianti o linee elettriche, come lavorazioni edili in prossimità di conduttori aerei o cavi interrati non adeguatamente isolati.
Restano esclusi i lavori in tensione su impianti oltre 1000 V AC e 1500 V DC, disciplinati dalla norma CEI 11-15.
Novità della CEI 11-27:2025 e nuove definizioni dei ruoli
Tra gli elementi aggiornati rispetto alla precedente edizione troviamo:
- l’allineamento alla CEI EN 50110-1 ed. 2024;
- la revisione delle sigle e delle definizioni delle figure professionali coinvolte;
- chiarimenti sulle nozioni di lavoro, attività lavorativa e supervisione;
- ridefinizione delle distanze operative;
- nuovi allegati dedicati al rischio da arco elettrico (Arc Flash) e alla gestione delle emergenze.
Vediamo alcune delle figure professionali riviste.
Gestore dell’impianto elettrico (GI) – Sostituisce la figura indicata come URI nella versione 2021. È responsabile del funzionamento sicuro dell’impianto e dell’organizzazione necessaria a garantirne la gestione. Può essere il datore di lavoro, il proprietario, il titolare dell’impianto o un soggetto delegato. Se nomina un RI per una parte dell’impianto, la responsabilità operativa su quella porzione passa a quest’ultimo.
Responsabile dell’impianto (RI) – La persona incaricata della conduzione sicura dell’impianto durante lo svolgimento dei lavori elettrici.
Altre figure rilevanti:
- GL (Gestore programmazione lavoro): pianifica e organizza le attività prima dell’avvio; corrisponde all’URL della precedente edizione.
- RLE (Responsabile del Lavoro Elettrico): nominato dal GL, coordina e garantisce la sicurezza delle attività sul campo.
- LAV (lavoratore): chi svolge l’attività operativa.
- PES (persona esperta): possiede competenze ed esperienza tali da riconoscere e gestire i rischi elettrici.
- PAV (persona avvertita): adeguatamente informata da personale esperto per evitare i pericoli elettrici.
- PEC (persona comune): priva di conoscenze specifiche in ambito elettrico.
Distanze operative e formazione nella CEI 11-27:2025
La nuova edizione aggiorna anche il quadro delle distanze da rispettare, includendo:
- distanza limite per lavori sotto tensione;
- distanza limite di prossimità;
- distanza limite per attività non elettriche;
- distanza minima operativa;
- distanza ergonomica;
- distanza relativa alle apparecchiature.
Sul fronte della formazione, la norma conferma i livelli di conoscenza già previsti (1A teorico, 1B operativo), specificando però che:
- la formazione teorica deve avvenire in presenza o in modalità sincrona online con webcam attiva, escludendo le lezioni asincrone;
- l’addestramento pratico può comprendere esercitazioni, simulazioni e affiancamenti, stabiliti dal datore di lavoro in funzione delle attività svolte.
Tutte le attività formative devono essere registrate e includere una valutazione dell’apprendimento. La durata minima consigliata per il livello 1A rimane fissata in almeno 10 ore.
Sono inoltre previsti aggiornamenti periodici di almeno 4 ore ogni cinque anni, mentre i lavoratori che operano sotto tensione in bassa tensione devono seguire un percorso formativo specifico.
La nuova edizione è in vigore dal 1° novembre 2025, sostituendo la versione 2021. È previsto un periodo transitorio fino al 29 maggio 2026, durante il quale entrambe le versioni possono essere applicate. Dopo il 29 maggio 2026 la versione 2021 è definitivamente ritirata e non applicabile.